lunedì 26 marzo 2012

Zagarolo……giunta comunale, dove tocca fa danni anche in seno alla protezione civile.


Si….., con verbale di giunta n.12 del 30 gennaio 2012 l’Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento di manifestazioni, intende avvalersi della collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.
Questi signori “dovrebbero” affiancare gli operatori di Polizia Locale (secondo gli intelligenti della giunta!)
Occorre precisare che tali servizi non sono contemplati in alcuna norma di legge che regolamenta il volontariato di protezione civile.
Tuttavia, senza documentarsi e senza prima di chiedere la disponibilità, per questi servizi, all’Associazione locale che da più di 25 anni opera nell’ambito comunale con serietà, professionalità, mezzi ed attrezzature, ci si è affrettati, in tutta segretezza, ad approvare una delibera per la convenzione con l’Anc.
Qualcuno si è subito fatto avanti nel dire che “Questi sono un’altra cosa!”; ma quando mai! Questa, come le altre, sono associazioni per il volontariato in seno alla protezione civile e l’unica cosa che questa ha di diverso è il nome altosonante! Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, per il resto sono, come tutti, dei semplici cittadini che liberi dai propri impegni, pongono a disposizione della collettività la propria opera senza nessun fine di lucro.
Quindi, le attività proprie degli operatori di PROTEZIONE CIVILE non prevedono in alcun modo la gestione  della  viabilità,  non  rientrando  questa, nelle  attività  proprie  della P.C., quello che si sta creando è manodopera a costo zero e grandi guadagni per i politicanti.
Inoltre, coinvolgere componenti e strutture operative del servizio nazionale di P.C. per l‟espletamento di attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio, anche ai fini dell’eventuale segnalazione alle forze dell’ordine di problemi di loro competenza, è attività estranea al ruolo istituzionale della P.C.

Per quanto riguarda, quindi,  la non rara evenienza in cui un amministratore locale provveda, con atto proprio, ad assegnare compiti di viabilità ai volontari di P.C.  appare evidente che sono  provvedimenti  privi  di  qualsiasi  fondamento  giuridico  non rinvenendosi, nelle  norme vigenti, alcuna possibilità di assegnare ai volontari di P.C. questi compiti.
Occorre inoltre dire che, mentre all’associazione GABI di Zagarolo, da più di cinque anni le si fa fare “la cura dimagrante” tenendo anche sospesa la convenzione, a questa nuova associazione si assegna 3.000 euro; soldi che potevano servire per la manutenzione dei mezzi attrezzati per ogni tipo d’emergenza, e per la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale.
A QUALE POLITICO/POLITICANTE INTERESSA QUESTA CONVENZIONE!
QUESTA E’ L’AMMINISTRAZIONE CHE CI GOVERNA!
PRIMA VANNO A CASA E MENO DANNI SI AVRANNO!!


5 commenti:

  1. CHE SCHIFO MO STI LADRI DE GALLINE DEVONO ANDARE A CASA PE CHI CE L'HA.LA CINTA SI STRINGE ANCHE PER LORO,LASCIAMOLI FA TANTO GIUSTIZIA SARA' FATTA .

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  2. SEGUITE IL BLOG SE NE VEDRANNO ANCORA DELLE BELLE!! (BRUTTE PER IL CONTRIBUENTE)

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  3. VOLONTARIATO E FUNZIONI VIETATE

    Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale - con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) - ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi" (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cods., secondo e terzo comma)"

    Pertanto stante l'inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all'ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia).

    Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell'iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).

    ATTENZIONE: una cosa è l'impegno gratuito, un'altra è il rispetto della legge.

    Essendo che la Protezione civile non e' annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità' né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.
    I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può' affidare loro queste funzioni,

    RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI:

    Art. 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche
    Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza

    Art. 11 – Codice della Strada: Servizi di polizia stradale
    1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
    a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
    b) la rilevazione degli incidenti stradali;
    c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
    e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
    2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
    3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
    4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

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  4. Art. 12 Codice della Strada: Espletamento dei servizi di polizia stradale
    1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
    a) in via principale alla specialità' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
    b) alla Polizia di Stato;
    c) all'Arma dei carabinieri;
    d) al Corpo della guardia di finanza;
    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
    f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
    2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
    3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
    a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.;
    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà' degli enti da cui dipendono;
    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
    d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
    3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
    4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità' militare competente.
    5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

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  5. CARI POLITICI! RILEGGETEVI BENE LA DELIBERA!!!!!

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